CHIAMA ORA

+39 0175 282016

Dal 01 Gennaio 2018 nuovo regime di agevolazione per le imprese "energivore"

img

Il Ministero dello Sviluppo Economico con il nuovo decreto MISE 21 dicembre 2017, in attuazione dell ' articolo 19 della Legge europea 2017, ha riordinato il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica dal 1 gennaio 2018, al fine di armonizzarlo alle disposizioni comunitarie in materia.

In particolare, il presente decreto stabilisce i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema da applicare alle imprese a forte consumo di energia elettrica, le modalita', i tempi e le caratteristiche soggettive delle imprese che posso accedere alle agevolazioni.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle imprese che potranno accedere alle agevolazioni, il Ministero ha posto come primo requisito il consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento (2014-2016), pari ad almeno 1 GWh/anno e che operano nei settori indicati nell ' Allegato 3 e Allegato 5 delle Linee Guide CE o non rientrano nei precedenti settori ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell ' articolo 39 del decreto legge n. 83/2012.

Le agevolazioni vengono riconosciute mediante l ' applicazione da parte dei Distributori di aliquote differenziate della componente Asos (come minor contribuzione della tariffa A3 parte della stessa componente), distinte in 2 macro classi VAL.x e FAT.x.

Classi VAL.x                                                    

VAL.1 = (20% ≤ iVAL < 30%)          Contribuzione A3*= 2,5% del VAL      

VAL.2 = (30% ≤ iVAL < 40%)          Contribuzione A3*= 1,5% del VAL      

VAL.3 = (40% ≤ iVAL < 50%)          Contribuzione A3*= 1,0 % del VAL      

VAL.4 = (iVAL ≥ 50%)                     Contribuzione A3*= 0,5% del VAL      

Classi FAT.x

FAT.0 = (iFAT ≤ 2%)                      Contribuzione A3*= 100%

FAT.1 = (2% ≤ iFAT < 10%)           Contribuzione A3*= 55%

FAT.2 = (10% ≤ iFAT < 15%)         Contribuzione A3*= 40%

FAT.3 = (iFAT ≥ 15%)                     Contribuzione A3*= 25%


Indice d ' intensita' energetica iVAT e' il rapporto tra i costi per il consumo di energia elettrica e il VAL dell ' impresa. L ' indice viene calcolato considerando il prezzo dell ' energia definito dalla Tabella 1 Delibera 28 dicembre 2017 921/2017/R/eel e s.m.i. e il VAL medio triennale in conformita' a quanto previsto dall ' Allegato 4 alle Linee guida e sulla base di disposizioni operative emanate dall ' Autorita'.

Indice d ' intensita' energetica iFAT e' il rapporto tra i costi per il consumo di energia elettrica e il fatturato dell ' impresa. L ' indice viene calcolato considerando il prezzo dell ' energia definito dalla Tabella 1 Delibera 28 dicembre 2017 921/2017/R/eel e s.m.i. e il Fatturato medio triennale del volume di affari dichiarato dall ' impresa ai fini dell ' applicazione dell ' imposta sul valore aggiunto, calcolato sul periodo di riferimento.

Ai fini del calcolo della contribuzione per le imprese di cui la lettera A) e B), che avranno un indice d ' intensita' energetica iVAL ≥ 20%, si applichera' il valore di contribuzione A3* minore tra la classe VAL e FAT di appartenenza.

Il contributo risultante e' versato direttamente alla CSEA con modalita' e tempistiche ancora da stabilire con successivo provvedimento dell ' Autorita' su proposta della Cassa. Infatti per le classi VAL.x la Componente Asos e' posta pari a zero. Invece per le imprese di cui la lettera A) con un indice d ' intensita' energetica iVAL < 20% e C) si applicheranno direttamente le tariffe previste dalle classi FAT la cui minore contribuzione della tariffa A3 e' inclusa nella componente Asos pubblicata con Delibera AEEGSI 923/2017/R/eel del 27 Dicembre 2017 nelle Tabelle n. 3, 4 e 5.

Alla luce della nuova struttura di agevolazione sopra descritta, occorre preventivamente verificare che l ' impresa rispetti il primo requisito in riferimento al consumo elettrico annuo e in base al codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all ' ultimo anno del periodo di riferimento, verifichi l ' appartenga ai settori dell ' Allegato 3 o Allegato 5 delle Linee Guide CE dell ' impresa.

Per qualsiasi chiarimento e approfondimento i nostri uffici sono sempre a disposizione.









Questo sito utilizza cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Continuando la navigazione nel sito autorizzi l’uso dei cookies. Maggiori informazioni.