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Imprese "gasivore": nuovo regime di agevolazione

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Segnaliamo che il Ministero dello sviluppo economico (di seguito 'MiSE') ha pubblicato il Decreto Ministeriale 2 marzo 2018 in cui definisce, in conformita' agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato e sulla scia di quanto gia' fatto con gli energivori, il sistema di agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale da adottare con successivo decreto MiSE, sentita anche l' Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (si seguito 'ARERA').

Il provvedimento si limita per ora a rivedere la definizione di impresa 'gasivora', a fissare i criteri sulla cumulabilita' con le agevolazioni agli energivori e le modalita' attraverso cui l'ARERA potra' introdurre l'esenzione dal pagamento delle specifiche componenti tariffarie a copertura degli oneri di decarbonizzazione per le imprese che utilizzano il gas come materia prima per uso non combustibile (tra cui la chimica e i fertilizzanti) e con consumi sopra una determinata soglia.

 Piu' in particolare il decreto:

 - definisce gasivore le imprese che hanno un consumo medio di gas, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno, ovvero 94.582 Smc/anno (considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3) e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
 a) operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee guida CE;
 b) operano nei settori dell'Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un'intensita' gasivora positiva determinata, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell'articolo 4, comma 1 (di seguito: intensita' gasivora su VAL), non inferiore al 20%.

 - stabilisce che qualora un'impresa sia contemporaneamente gasivora ed energivora potra' accedere alle agevolazioni del presente decreto e a quelle del DM 21 dicembre 2017 purche' versi un contributo agli oneri generali di sistema relativi alle misure per il risparmio energetico e lo sviluppo delle Fonti Rinnovabili (FER) complessivamente non inferiore ai limiti minimi stabiliti dalla Linee Guida CE;

- prevede che, a decorrere dal 1 Luglio 2018,  le imprese con consumi superiori a 1 milione di Sm3/anno che utilizzano il gas totalmente, o per almeno l'80%, come materia prima per uso non combustibile sono esonerate dal pagamento delle componenti tariffarie REt (trasporto) e RE (distribuzione). L'ARERA coprira' l'esonero incrementando le componenti tariffarie con 'flessibilita' temporale e gradualita' in particolare per bilanciare incrementi di costo della bolletta gas, anche riconducibili a effetti congiunturali'.

In attesa che si definiscano le modalita' di accesso e l'entita' delle incentivazioni, vi terremo costantemente informati per verificare tutti i requisiti per poter rientrare nella definizione di impresa 'gasivora' e nella successiva agevolazione.

Restiamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento ed ulteriore informazione che si dovesse rendere necessaria.



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