Regolamento esecuzione dei controlli sui contatori di energia elettrica attiva
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2015, n.110 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 marzo 2015, n.60, concernente i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva, ai sensi del D.lgs 22/07 attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).
In particolare, il predetto decreto disciplina l’esecuzione della verificazione periodica e dei controlli metrologici casuali sui contatori di cui all’allegato MI-003 del predetto D.lgs 22/07, con funzioni di misura legale, destinati ad uso residenziale, commerciale o industriale leggero senza contemplare, quindi, i sistemi di misura contenenti trasformatori amperometrici e voltmetrici.
La verificazione periodica, non di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è effettuata dagli organismi di cui all’art.14 del decreto, secondo le periodicità di cui all’allegato I e comporta l’applicazione, al termine delle operazioni, del contrassegno di cui all’allegato III (il cosiddetto "contrassegno di periodica" analogo a quello apposto, ad esempio, sulle colonnine dei distributori di carburante).
I controlli metrologici casuali sono, invece, effettuati, ai sensi dell’art.7 del decreto, dalle Camere di commercio o dagli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure e possono essere svolti (congiuntamente con le Camere di commercio o nei modi meglio definiti con gli accordi procedimentali di cui all’articolo 3, comma 3 del medesimo decreto ministeriale) anche su iniziativa dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che resta comunque competente a svolgere direttamente in ogni momento e con le periodicità autonomamente individuate analoghi controlli per gli aspetti di propria competenza.
Pertanto, ferma restando la facoltà dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di intervenire ovunque siano presenti flussi rilevanti ai fini dell’imposta in applicazione dell’art.58, comma 2 del D.lgs 504/95 (nota 1), tra i controlli casuali richiamati nell’art.7, comma 3 del decreto rientrano, in particolare, quelli effettuati dall’Agenzia presso le officine elettriche o presso gli utilizzatori di energia elettrica in cui una parte dei consumi è esente o fuori campo.
Ciò premesso si ritiene opportuno fornire le seguenti prime indicazioni operative per gli aspetti di competenza di questa Agenzia.
Ai fini dei controlli fiscali, la periodicità di cui all’allegato I, ai sensi dell’art.8, comma 6 del decreto, trova applicazione esclusivamente per i contatori MID ad inserzione diretta.
Per i sistemi di misura contenenti TA ed, eventualmente, anche TV, attesa la maggior rilevanza tributaria connessa con la maggior entità dei flussi energetici misurati, successivamente al controllo in sede di verifica di primo impianto, restano ferme le frequenze di controllo triennali previste dalle disposizioni emanate in passato dall’Amministrazione Finanziaria.
Tali disposizioni trovano, altresì, applicazione laddove il sistema di misura elettrico sia usato per l’accertamento indiretto, rispettivamente tramite consumo specifico o coefficiente di resa, di un prodotto energetico destinato alla produzione diretta o indiretta di energia elettrica ovvero della produzione di un qualsiasi prodotto sottoposto ad accisa.
Nelle more del completamento dell’acquisto della necessaria dotazione strumentale da parte della scrivente Direzione centrale, a supporto dei controlli casuali dell’Amministrazione finanziaria possono intervenire i laboratori inseriti nell’elenco pubblicato sul sito intranet dell’Agenzia, accreditati in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 o UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 da un organismo nazionale di accreditamento di cui al regolamento (CE) 765/2008.
In particolare, gli operatori che svolgono materialmente il controllo dei contatori sono dipendenti in via esclusiva dei predetti laboratori e devono essere in grado di svolgere le prove tecniche, in laboratorio ed in campo, di cui al documento Accredia DT-01-DT, richiamato nell’art.2, comma 1, lettera s) del decreto.
Gli strumenti campione utilizzati nella verifica sono conformi ai requisiti di cui all’art.9, comma 2 del decreto e sono muniti del certificato di cui al comma 3, ripetuto almeno annualmente. Al riguardo, quale regola operativa valida esclusivamente per i fini fiscali, gli Uffici delle dogane, durante la verifica o durante l’analisi dei certificati di prova, controllano, a scandaglio, che il contatore campione utilizzato abbia classe di precisione almeno 3 volte migliore di quella del contatore in prova e che il relativo certificato di taratura sia in corso di validità. Il contatore campione ed i generatori di carico utilizzati nelle verifiche sono iscritti nel registro dei cespiti del laboratorio operante per i fini fiscali.
Al fine di uniformare il formato dei certificati di prova, in laboratorio ed in campo, dei sistemi di misura (contatore, TA e TV) aventi valenza fiscale, si trasmettono i fac-simile allegati. Le prove da effettuare per i fini fiscali sono almeno quelle necessarie per compilare i predetti certificati con le eccezioni richiamate nel predetto documento DT-01-DT.
I laboratori autorizzati ad effettuare tarature per conto dell’Amministrazione finanziaria utilizzano i predetti certificati a decorrere dal 1° gennaio 2016, sostituendo ogni altro modello in precedenza adottato. A decorrere dal predetto termine, gli Uffici delle dogane non acquisiscono agli atti delle officine elettriche di competenza, debitamente informandone l’esercente, certificati difformi da quelli allegati o redatti da operatori non dipendenti di laboratori autorizzati ovvero, in ogni caso, non conformi alle istruzioni della presente circolare.